(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  n.  44S4
                        del 30 ottobre 2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              promulga 
 
   la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12
del decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79  (Attuazione  della
direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica), disciplina le modalita' e  le  procedure  di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a  scopo
idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento  dell'Unione  europea  e
dei  principi  fondamentali  dell'ordinamento  statale,  nonche'  dei
principi  fondamentali  di  tutela  della  concorrenza,  liberta'  di
stabilimento, trasparenza e non discriminazione. 
  2.  La   presente   legge,   nel   perseguire   l'obiettivo   della
valorizzazione del patrimonio idrico piemontese  nell'ottica  di  uno
sviluppo della comunita' regionale rispettoso dell'ambiente e secondo
i principi dell'economia sostenibile, ai sensi dell'art. 5, comma  2,
dello  statuto  della  Regione,  concorre  al  raggiungimento   degli
obiettivi strategici dell'Agenda 2030  per  lo  sviluppo  sostenibile
delle Nazioni  Unite,  assicurando  in  particolare  lo  sviluppo  di
politiche energetiche di miglioramento e incremento della  produzione
da fonti rinnovabili, la tutela dei corpi idrici piemontesi  e  degli
ecosistemi connessi, l'uso plurimo sostenibile delle risorse idriche,
il miglioramento e risanamento ambientale dei bacini  idrografici  di
pertinenza  delle  concessioni  e  costituisce  misura  sia  per   la
mitigazione  dei  cambiamenti  climatici  sia  per  l'adattamento  ai
conseguenti effetti.