(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44S4 del 30 ottobre 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), disciplina le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonche' dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non discriminazione. 2. La presente legge, nel perseguire l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico piemontese nell'ottica di uno sviluppo della comunita' regionale rispettoso dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello statuto della Regione, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, assicurando in particolare lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili, la tutela dei corpi idrici piemontesi e degli ecosistemi connessi, l'uso plurimo sostenibile delle risorse idriche, il miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni e costituisce misura sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici sia per l'adattamento ai conseguenti effetti.